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Sez. 5, Sentenza n. 26199 del 12/12/2014 (Rv. 633432 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Art. 1 del d.l. n. 258 del 2006, convertito in legge n. 278 del 2006 - Istanze di rimborso proposte e disattese prima della sua entrata in vigore - Applicabilità della norma ai fini dell'ammissibilità dell'istanza già proposta - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633432-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema di rimborsi I.V.A., la disciplina del d.l. 15 settembre 2006, n. 258, convertito in legge 10 novembre 2006, n. 278, non interferisce con i giudizi in corso su istanze avanzate e disattese dall'Amministrazione finanziaria (anche nella forma del silenzio rifiuto) in epoca antecedente alla sua entrata in vigore (14 novembre 2006), in quanto, trattandosi di normativa sopravvenuta, non può trovare applicazione con riferimento alle formalità prescritte per l'ammissibilità della domanda già presentata.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/09/2006 num. 258 art. 1, Legge 10/11/2006 num. 278, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)