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Sez. 5, Sentenza n. 8373 del 24/04/2015 (Rv. 635168 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Imposta versata in forza di disposizione poi dichiarata incompatibile con il diritto comunitario - Istanza di rimborso - Termine di decadenza - Decorrenza - Disciplina del d.l. n. 258 del 2006.
Stato
decisa il 2015-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635168-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema d'IVA, il termine per le richieste di rimborso collegate alla sentenza della Corte di Giustizia del 14 settembre 2006, in C-228/05, non decorre dal pagamento dell'imposta, atteso che il d.l. 15 settembre 2006, n. 258, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2006, n. 278, ha introdotto una disciplina completa ed innovativa, applicabile, nei limiti in cui è diretta ad ampliare i termini di decadenza a carico del contribuente, anche ai giudizi pendenti il 14 settembre 2006. L'istanza va, quindi, presentata entro il 20 ottobre 2007 se forfettaria, o entro due anni, decorrenti dal 15 novembre 2006, se analiticamente determinata.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 com. 2 lett. C CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 com. 2 lett. D CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 503 CORTE COST., Legge 10/11/2006 num. 278, Decreto Legge 15/09/2006 num. 258, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 17 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)