Sez. L, Sentenza n. 12537 del 18/12/1993 (Rv. 484781 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Assunzione in prova - Recesso | Intimazione per mancato superamento della prova - Impugnazione - Termine di decadenza ex art. 6 legge n. 604 del 1966 - Applicabilità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Assunzione in prova - Recesso
Scaduto il periodo di prova previsto per contratto ovvero il periodo di sei mesi di cui all'art. 10 legge 15 luglio 1966 n. 604, il rapporto di lavoro diventa (salvo diverso, legittimo impedimento) a tempo indeterminato, come tale assoggettato alla legge ora detta, onde l'impugnazione del licenziamento, ancorché motivato col mancato superamento del periodo di prova, deve essere proposta, a pena di decadenza, entro i sessanta giorni di cui alla legge citata.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)