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Sez. L, Sentenza n. 2359 del 18/03/1997 (Rv. 503072 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO | Licenziamento per esito negativo della prova - Impugnazione nel termine di decadenza ex art. 6 legge n. 604 del 1966 - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503072-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO

L'onere di impugnazione del licenziamento nel termine di decadenza di sessanta giorni previsto dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966 non opera nel caso di licenziamento per esito negativo della prova, poiché un tale recesso, intimato "ad nutum", viene ad essere prospettato dallo stesso datore di lavoro come non soggetto a contestazione. (Nella specie, il lavoratore contestava la validità del patto di prova e quindi dell'inerente licenziamento)

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)