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Sez. 5, Sentenza n. 11240 del 30/07/2002 (Rv. 556397 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Costi ed oneri deducibili dal reddito d'impresa nella disciplina dei d.P.R. n. 597 del 1973, n. 598 del 1973 e n. 917 del 1986 - Prova - Onere del contribuente.
Stato
decisa il 2002-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556397-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d'impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, nella disciplina dei d.P.R. n. 597 del 1973, n. 598 del 1973 e n. 917 del 1986, incombe al contribuente.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)