Sez. 5, Sentenza n. 14675 del 23/06/2006 (Rv. 591460 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Determinazione del reddito d'impresa - Accertamenti bancari - Ricavi - Nozione - Operazioni attive e passive - Costi ed oneri deducibili - Deduzione in via presuntiva - Esclusione - Onere d'indicazione a carico del contribuente - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, e con riferimento all'acquisizione dei movimenti di un conto corrente bancario riconducibili ad un'attività d'impresa, debbono essere considerati ricavi sia le operazioni attive che quelle passive, senza che si debba procedere alla deduzione presuntiva di oneri e costi deducibili, essendo posto a carico del contribuente l'onere di indicare e provare eventuali specifici costi deducibili.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)