Sez. U, Sentenza n. 3117 del 29/05/1979 (Rv. 399471 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ISTITUTI DI PATRONATO - NATURA - IPAS - INCLUSIONE - RAPPORTO DI IMPIEGO CON I LORO DIPENDENTI - NATURA PUBBLICISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ISTITUTI DI PATRONATO - NATURA - IPAS - INCLUSIONE - RAPPORTO DI IMPIEGO CON I LORO DIPENDENTI - NATURA PUBBLICISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
Gli istituti di patronato disciplinati dal DLCPS 29 luglio 1947 n 804, fra i quali e compreso l'istituto di patronato per la assistenza sociale (ipas), hanno natura di enti pubblici non economici, atteso che, sotto il penetrante controllo dello stato, con finanziamento pubblico e parificazione alle amministrazioni statali agli effetti tributari, perseguono, senza alcun fine di lucro, interessi di ordine generale in materia di assistenza e tutela dei lavoratori e dei loro aventi causa. Ne consegue la natura pubblicistica del rapporto d'impiego con i dipendenti dei predetti istituti e la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie ad esso inerenti. (V 2888/78, mass n 392321; (V 2710/77, mass n 386357).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 29/07/1947 num. 804 art. 2, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 29/07/1947 num. 804 art. 3, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 29/07/1947 num. 804 art. 4, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 29/07/1947 num. 804 art. 5, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 29/07/1947 num. 804 art. 8, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)