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Sez. U, Sentenza n. 2710 del 25/06/1977 (Rv. 386357 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PATRONATO (ISTITUTI DI) - NATURA - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - RAPPORTO D'IMPIEGO CON I DIPENDENTI - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO RITO DEL LAVORO - INNOVAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386357-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PATRONATO (ISTITUTI DI) - NATURA - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - RAPPORTO D'IMPIEGO CON I DIPENDENTI - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO RITO DEL LAVORO - INNOVAZIONE - ESCLUSIONE.*

Gli istituti di patronato costituiti ai sensi del DLCPS 29 luglio 1947 n 804 (nella specie, patronato ACLI), sono enti pubblici non economici, con la conseguenza che le controversie inerenti al rapporto di impiego con i loro dipendenti, ivi comprese quelle rivolte all'accertamento dell'illegittimita del licenziamento ed alla reintegrazione nel posto di lavoro, sono devolute alla Competenza giurisdizionale del giudice amministrativo, e non del giudice ordinario. Tale principio opera anche dopo l'entrata in vigore del nuovo rito del processo del lavoro, di cui alla legge 11 agosto 1973 n 533, la quale non ha innovato al criterio del riparto della giurisdizione fra giudice ordinario ed amministrativo, in relazione alla qualita di ente pubblico economico o non economico del datore di lavoro. (V 3783/75, mass n 377987; (V 2594/75, mass n 376538; (V 2000/75, mass n 375711; (V 960/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 29/07/1947 num. 804 art. 2, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)