Sez. L, Sentenza n. 18470 del 03/09/2007 (Rv. 600117 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO | Indebito contributivo - Accertamento con sentenza passata in giudicato - Restituzione di somme versate dal datore di lavoro per contribuzione non dovuta - Interessi legali - Decorrenza - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO
In ordine all'obbligo dell'ente previdenziale di restituire le somme versate dal datore di lavoro per contribuzione previdenziale non dovuta, il principio di cui all'art. 81 comma nono della legge n. 4443 del 1998, secondo cui sulle somme da restituire da parte degli enti impositori a seguito degli esiti del contenzioso non sono dovuti gli interessi, trova applicazione nel caso di domanda di condono con clausola di riserva (cosiddetta domanda clausolata) fino al momento in cui la sentenza che accerta l'indebito contributivo passa in giudicato; in questo caso, tuttavia, limitatamente agli interessi relativi al periodo anteriore alla formazione del giudicato, sussiste l'esonero dal pagamento anche ove il giudicato stesso sia anteriore all'entrata in vigore della citata normativa, se a tale momento la controversia sulla debenza degli interessi era ancora pendente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 443 art. 81
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)