Sez. L, Sentenza n. 16120 del 27/10/2003 (Rv. 567718 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Condono - Clausola di riserva apposta alla relativa domanda - Disciplina ex art. 81, comma nono, legge n. 443 del 1998 - Esclusione degli interessi dalle somme soggette a restituzione da parte degli enti previdenziali - Fondamento - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
Per la stretta connessione, delineata dall'art. 81, comma nono, della legge 23 dicembre 1998, n. 443, fra domanda di condono previdenziale con clausola di riserva (di ripetizione subordinata all'esito del contenzioso per il disconoscimento del debito contributivo) ed esonero dal pagamento degli interessi (sulle somme da rimborsare da parte dell'ente previdenziale all'esito del contenzioso), detto esonero sussiste anche ove, prima dell'entrata in vigore della predetta normativa, l'Istituto non abbia eccepito l'invalidità della domanda con clausola di riserva (cd. domanda clausolata), nonché nel caso in cui, per l'omesso integrale pagamento delle rate previste, il richiesto condono non si sia perfezionato, cessa invece dal momento in cui la sentenza che accerta l'indebito contributivo diventa giudicato. In quest'ultimo caso, tuttavia, limitatamente agli interessi relativi al periodo anteriore al giudicato, sussiste l'esonero dal pagamento, anche ove il giudicato sia anteriore all'entrata in vigore della citata normativa, se a tale momento la questione sulla debenza degli interessi sia ancora pendente.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 443 art. 81 com. 9, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)