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Sez. L, Sentenza n. 17750 del 29/07/2010 (Rv. 614654 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - REVOCA ED ANNULLAMENTO | Assegno d'invalidità - Contribuzione figurativa - Art. 1, sesto comma, della legge n. 222 del 1984 - Presupposti - Riferimento ai soli lavoratori subordinati non agricoli - Fondamento - Conseguente inapplicabilità in favore dei lavoratori autonomi e dei coltivatori diretti - Art. 1, decimo comma, della legge n. 222 del 1984 - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614654-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - REVOCA ED ANNULLAMENTO

In tema di contribuzione figurativa, l'art. 1, sesto comma della legge n. 222 del 1984, secondo il quale sono considerati utili i periodi di godimento dell'assegno di invalidità nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, nel richiamare i requisiti contributivi previsti dall'art. 4, secondo comma della legge n. 222 del 1984, limita detto riconoscimento ai soli lavoratori subordinati, con esclusione degli operai dell'agricoltura. Ne consegue che il beneficio non si applica ai lavoratori autonomi, né in particolare, ai coltivatori diretti senza che possa invocarsi la previsione di cui all'art. 1, decimo comma, della stessa legge che riguarda esclusivamente l'istituto della conversione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 com. 6 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 com. 10 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 4 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)