Sez. L, Sentenza n. 29312 del 15/12/2008 (Rv. 606233 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - IN GENERE | Assegno di invalidità a carico dell'INPS - Requisiti di contribuzione - Periodi di godimento dell'assegno di invalidità - Utilità ai fini contributivi - Condizioni - Origine legittima del godimento dell'assegno - Necessità - Irripetibilità dell'assegno indebitamente corrisposto - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - IN GENERE
In tema di assegno di invalidità, le norme di cui agli artt. 1, comma 6 e 8, comma 1, della legge n. 222 del 1984 - che prevedono, rispettivamente, che si considerano utili, ai fini del conseguimento dei requisiti di contribuzione, i periodi di godimento dell'assegno di invalidità nei quali non sia stata prestata attività lavorativa e l'automatica conferma del beneficio dopo il terzo riconoscimento -, fanno esclusivo riferimento all'origine legittima del godimento dell'assegno utile ai fini dell'attribuzione dei contributi figurativi, non riguardando il mero godimento di fatto, ove l'assegno sia stato indebitamente corrisposto e ancorché la legge ne escluda la ripetizione, avulso dalla titolarità del relativo diritto.
Riferimenti normativi: Legge 09/03/1969 num. 68 art. 52, Legge 12/06/1984 num. 222 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)