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Sez. 1, Sentenza n. 2223 del 28/06/1972 (Rv. 359518 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - CONTROVERSIA ELETTORALE - PARTI NECESSARIE - COMUNE DELIBERANTE LA CONVALIDA DELL'ELEZIONE - ESCLUSIONE - EVENTUALE NOTIFICA DEL RICORSO AL COMUNE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359518-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - CONTROVERSIA ELETTORALE - PARTI NECESSARIE - COMUNE DELIBERANTE LA CONVALIDA DELL'ELEZIONE - ESCLUSIONE - EVENTUALE NOTIFICA DEL RICORSO AL COMUNE - IRRILEVANZA.*

Parti necessarie del giudizio elettorale sono il ricorrente (o i ricorrenti), anche se questi non abbia la veste di candidato non eletto, il consigliere eletto (od i consiglieri eletti) contro cui il ricorso e rivolto, ed il PM, ma non anche il comune che ha deliberato di convalidare la elezione. La eventuale notifica del ricorso elettorale al sindaco del comune ha, conseguentemente, valore di semplice notizia, non richiesta dalla legge, ed inidonea come tale a determinare il problema della integrazione del contraddittorio nei confronti del comune stesso. (V 1456'69, mass n 340239).*

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., Legge 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)