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Sez. 1, Sentenza n. 1456 del 03/05/1969 (Rv. 340239 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - DECISIONI IN TEMA DI ELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO - AL COMUNE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340239-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - DECISIONI IN TEMA DI ELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO - AL COMUNE - ESCLUSIONE.*

Il comune, nei giudizi promossi con ricorso avverso la decisione sull'eleggibilita a consigliere comunale, e portatore soltanto di un interesse mediato e secondario all'esito della controversia. Il ricorso instaurando un vero e proprio giudizio, per il principio del regolare contraddittorio fra le parti deve essere notificato alla parte interessata, che non e gia il comune, bensi l'eletto a consigliere che ha interesse immediato a resistere all'impugnazione. (V.2786-55).*

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1966 num. 1147 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)