Sez. 2, Sentenza n. 1928 del 14/05/1977 (Rv. 385645 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER MATERIA - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - RIFERIMENTO ALLA DOMANDA GIUDIZIALE - CONTESTAZIONI DEL CONVENUTO - ININFLUENZA - DOMANDA DI UN AGENTE PER IL PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO - ECCEZIONE DEL CONVENUTO CIRCA LA PROMOZIONE DEGLI AFFARI - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER MATERIA - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - RIFERIMENTO ALLA DOMANDA GIUDIZIALE - CONTESTAZIONI DEL CONVENUTO - ININFLUENZA - DOMANDA DI UN AGENTE PER IL PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO - ECCEZIONE DEL CONVENUTO CIRCA LA PROMOZIONE DEGLI AFFARI - IRRILEVANZA.*
La Determinazione della Competenza deve farsi in base al contenuto della domanda giudiziale, la quale fissa l'oggetto della controversia, mentre le contestazioni sollevate dal convenuto, sugli elementi posti a fondamento della domanda medesima, possono aver rilievo solo al fine di una pronuncia di rigetto nel merito, ma non incidere sull'individuazione del giudice competente. Pertanto, con riguardo ad una domanda di pagamento di provvigioni, proposta da un agente che operi con prestazioni prevalentemente personali, l'eventuale fondamento dell'eccezione del convenuto, rivolta a sostenere che quelle provvigioni si riferiscono ad affari promossi da una societa commerciale, anziche dall'attore, puo comportare la reiezione della domanda stessa, ma non sottrarla alla Competenza per materia del giudice del lavoro, prevista dagli artt 409 n 3 e 413 (nuovo testo) cod proc civ. (V 1249/75, mass n 374721).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)