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Sez. L, Sentenza n. 16470 del 27/07/2011 (Rv. 618686 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Violazione dei criteri di scelta dei dipendenti - Riferimento alla comparazione con un determinato dipendente - Successiva comparazione con altri dipendenti - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618686-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE

In tema di licenziamento collettivo, qualora il lavoratore che lo impugni limiti nel ricorso introduttivo la deduzione della violazione dei criteri di scelta con riferimento precipuo ad un determinato dipendente rispetto al quale, invocando la relativa comparazione, fondi il diritto azionato, il successivo e tardivo riferimento alla comparazione con altri e diversi dipendenti, in relazione ai quali prospetti il fondamento del diritto azionato, si traduce in un tardivo e, come tale, inammissibile ampliamento del tema d'indagine e quindi dell'oggetto del giudizio.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 416 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)