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Sez. 2, Sentenza n. 2166 del 08/07/1971 (Rv. 352927 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - PERDITA DEL DIRITTO ALL'INDENNITA NELL'IPOTESI DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI VOLONTARIE - ART 2120 PRIMO COMMA COD CIV - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA - APPLICABILITA AI RAPPORTI DI LAVORO NON ANCORA ESAURITI.*
Stato
decisa il 1971-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352927-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - PERDITA DEL DIRITTO ALL'INDENNITA NELL'IPOTESI DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI VOLONTARIE - ART 2120 PRIMO COMMA COD CIV - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA - APPLICABILITA AI RAPPORTI DI LAVORO NON ANCORA ESAURITI.*

Di fronte ad un rapporto anteriore non esaurito la dichiarazione di illegittimita costituzionale dell'art 2120 cod civ, pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza 27 giugno 1968 n 75, relativamente alla parte in cui esclude il diritto del lavoratore all'indennita di anzianita in caso di licenziamento o di dimissioni volontarie, spiega la sua efficacia. (nella specie, il caso della sentenza relativo alla censura della predetta indennita non era passato in giudicato).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)