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Sez. 2, Sentenza n. 1142 del 20/04/1973 (Rv. 363644 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DIMISSIONI O LICENZIAMENTO PER COLPA - ESCLUSIONE DELL'INDENNITA - DECLARATORIA D'INCOSTITUZIONALITA - EFFICACIA RETROATTIVA - SUI PROCESSI IN CORSO - LIMITI - RILEVABILITA D'UFFICIO IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363644-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DIMISSIONI O LICENZIAMENTO PER COLPA - ESCLUSIONE DELL'INDENNITA - DECLARATORIA D'INCOSTITUZIONALITA - EFFICACIA RETROATTIVA - SUI PROCESSI IN CORSO - LIMITI - RILEVABILITA D'UFFICIO IN CASSAZIONE.*

La dichiarazione di illegittimita costituzionale dell'art 2120 cod civ, pronunciata con la sentenza n 75 del 27 giugno 1968 della Corte costituzionale, nella parte relativa alla esclusione del diritto del lavoratore alla indennita di anzianita nel caso di licenziamento per colpa o di dimissioni volontarie del lavoratore stesso, opera retroattivamente nei processi in corso ed e applicabile anche alle situazioni giuridiche anteriori che non siano state definite con sentenza passata in giudicato. E cio anche di ufficio, ancorche rilevata per la prima volta in Sede di legittimita. (V 3458/71, mass n 355070; 3402/71, mass n 354970; (V 2552/71, mass n 353615; 2166/71, mass n 352927; (V 2036/71, mass n 352693).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)