Sez. 2, Sentenza n. 1519 del 12/02/1988 (Rv. 457602 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ - PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI - ESTENSIONE DEL PRINCIPIO.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ - PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI - ESTENSIONE DEL PRINCIPIO.*
In materia di onorari e di diritti di avvocato e procuratore la disposizione dell'art. 24 della legge 13 giugno 1942 n. 794 che sancisce il principio della inderogabilità delle relative tariffe minime in materia civile con testuale riferimento alle prestazioni giudiziali va interpretato nel senso dell'estensione di detto principio anche alle prestazioni stragiudiziali alla stregua sia della ratio legis legata alle esigenze del decoro della professione forense che si prospettano con identico rilievo nei riguardi di entrambi i tipi di prestazione, sia del criterio di adeguamento al precetto costituzionale del principio di eguaglianza, sia, infine, per ragioni sistematiche tese alla generale tendenza legislativa volta a tutelare il lavoro ed il lavoratore anche nelle prestazioni d'opera intellettuale. (Conf 1259/87, mass n 450770).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24, Legge 12/03/1957 num. 146 art. 3, DPR 08/04/1958 num. 520 art. 4, DPR 25/01/1959 num. 42 art. 4, Legge 05/05/1976 num. 340
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)