Sez. 1, Sentenza n. 1259 del 07/02/1987 (Rv. 450770 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ - PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI - INCLUSIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ - PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI - INCLUSIONE.*
In materia di onorari e diritti di avvocato e procuratore, la disposizione dell'art. 24 della legge 13 giugno 1942 n. 794, che sancisce il principio dell'inderogabilità delle relative tariffe minime, in materia civile, con testuale riferimento alle "prestazioni giudiziali", va interpretata nel senso dell'estensione di detto principio anche alle "prestazioni stragiudiziali" alla stregua sia della ratio legis collegata ad esigenze di tutela del decoro e della serietà della professione forense, che si prospettano, con identico rilievo, nei riguardi di entrambi i tipi di prestazione, sia del criterio di adeguamento al precetto costituzionale dell'eguaglianza, e sia infine di ragioni sistematiche, attesa la generale tendenza legislativa volta a tutelare il lavoro ed il lavoratore anche nelle prestazioni d'opera intellettuale, con analoghe prescrizioni di inderogabilità dei minimi tariffari.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24, Legge 12/03/1957 num. 146 art. 3, DPR 08/04/1958 num. 520 art. 4, DPR 25/01/1959 num. 42 art. 4, Legge 05/05/1976 num. 340
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)