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Sez. 3, Sentenza n. 1728 del 30/06/1964 (Rv. 302478 - 01)

RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - VITALIZIO ONEROSO - ALEA - ESTREMI - MORTE DEL BENEFICIARIO SUBITO DOPO LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - MANCANZA DELL'ALEA - CONDIZIONI - ALIENAZIONE DI UN BENE FRUTTIFERO - ALEA - MANCANZA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1964-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/302478-01

RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - VITALIZIO ONEROSO - ALEA - ESTREMI - MORTE DEL BENEFICIARIO SUBITO DOPO LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - MANCANZA DELL'ALEA - CONDIZIONI - ALIENAZIONE DI UN BENE FRUTTIFERO - ALEA - MANCANZA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il vitalizio oneroso e un contratto le cui prestazioni corrispettive si differenziano per la loro natura diversa, in quanto al trasferimento istantaneo di alcuni beni, costituiti da mobili o immobili, o dalla cessione di capitale, fa riscontro una determinata rendita, che e una prestazione ad esecuzione continuata. Ma, cio che caratterizza tale particolare tipo di rapporto negoziale e l'alea la quale pone entrambi i contraenti in una situazione di incertezza economica, essendo il vantaggio, e correlativamente la perdita, collegato alla imprevedibile durata di sopravvivenza del beneficiario della rendita, o eventualmente di altre persone traenti e non determinato da fattori estrinseci, inerisce alla struttura stessa del rapporto, che assume, pertanto, una speciale fisionomia giuridica. E, poiche, l'alea, cosi intesa, viene ad incidere sulla causa e sull'oggetto del negozio, assumendo il valore di un elemento essenziale, cio postula che, sin dal momento della conclusione del contratto, la incertezza dell'evento, e quindi, della durata della rendita vitalizia, sia tale per entrambe le parti, si da porle, sul piano giuridico, in una situazione di perfetta eguaglianza. Circa le possibilita di ravvisare, in concreto, la Mancanza della alea, deve ritenersi, in particolare per quanto attiene alla durata della rendita vitalizia, che la morte del beneficiario avvenuta immediatamente dopo la stipulazione del contratto o a breve distanza di tempo da essa, puo escludere il requisito dell'alea solo se determinata da un pregresso stato morboso la cui natura e gravita facciano presumere l'esito letale con sicurezza, o anche soltanto con estrema probabilita, nel caso poi di vitalizio costituito mediante alienazione di un bene fruttifero, la Mancanza di alea puo anche ravvisarsi in una sproporzione ai danni del vitaliziato, tra l'ammontare dei frutti e la entita della rendita, ove tale differenza sia notevole in relazione alla probabilita di durata della vita della persona contemplata dal contratto. La valutazione in proposito di ogni singola fattispecie e rimessa al potere discrezionale dei giudici di merito, onde il relativo apprezzamento resta sottratto ad ogni Sindacato di legittimita. (Cfr. 116-62' 2251-60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1872, Cod. Civ. art. 1873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)