Sez. 1 - , Ordinanza n. 30284 del 14/10/2022 (Rv. 665923 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE | Società non in liquidazione - Accertamento dello stato di insolvenza – Rapporto tra attivo e passivo – Rilevanza – Presupposti – Limiti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE
Ai fini della dichiarazione di fallimento di una società non in liquidazione, l'accertamento dello stato di insolvenza è desumibile, più che dal rapporto tra attivo e passivo, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa. (Nella specie è stata, fra l'altro, ritenuta irrilevante, al fine di escludere lo stato di dissesto dell'impresa, la circostanza che la stessa avesse in precedenza concluso un piano attestato di risanamento contenente un programma di vendite immobiliari inadempiuto).
Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)