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Sez. 1, Ordinanza n. 12156 del 06/05/2024 (Rv. 671452-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE | Efficacia della delibera di scioglimento e messa in liquidazione - Art. 2484 c.c. - Valore costitutivo dell'iscrizione al registro delle imprese - Conseguenze in tema di valutazione dell'insolvenza.
Stato
decisa il 2024-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671452-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE

Gli effetti della deliberazione assembleare che ha deciso lo scioglimento della società e la sua liquidazione si producono, ai sensi dell'art. 2484, comma 3, c.c., dal momento dell'iscrizione, avente natura costitutiva, della deliberazione medesima nel registro delle imprese, con la conseguenza che, da questo momento, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto, non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga di credito e di risorse e, quindi, di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte.

Cod. Civ. art. 2484 com. 3, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)