Sez. U, Sentenza n. 26224 del 02/12/2005 (Rv. 585405 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Emittente radio - Produzione di emissioni elettromagnetiche oltre il limite consentito - Sanzione amministrativa pecuniaria prevista da legge reg. - Opposizione ai sensi della legge n.689 del 1981 - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa a carico di una emittente radio per il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa regionale (nella specie, legge reg. Toscana n. 54 del 2000) per avere l'ingiunta prodotto emissioni elettromagnetiche con valori superiori a quelli consentiti, tenuto conto, da un lato, che la competenza a pronunciarsi sull'opposizione ex art. 22 legge n.689 del 1981, espressamente richiamata dalla legge reg. sopra indicata, spetta in via generale al giudice ordinario, avendo detta opposizione ad oggetto una situazione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo, e, dall'altro, che nessuna disposizione di legge attribuisce al giudice amministrativo giurisdizione esclusiva in materia, non potendosi in questo senso invocare l'applicazione né dell'art.33 del d.lgs. n.80 del 1998, che sottopone alla cognizione del predetto giudice le controversie in materia di pubblici servizi, su cui prevale, per il principio di specialità, il rinvio compiuto dalla citata legge reg. alla normativa posta dalla legge n.689 del 1981, e non essendo, comunque, l'attività amministrativa di controllo che ha dato causa all'ordinanza ingiunzione riconducibile alla categoria dei servizi pubblici in senso tecnico, né il successivo art.34, la cui previsione di giurisdizione esclusiva in materia di edilizia ed urbanistica è venuta meno a seguito della declaratoria di illegittimità pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n.281 del 2004.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Toscana 06/04/2000 num. 54 art. 10 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/07/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/07/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)