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Sez. U, Ordinanza n. 2205 del 04/02/2005 (Rv. 578986 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Produzione di energia elettrica - Deposito non autorizzato di rifiuti speciali costituiti da ceneri - Sanzione amministrativa pecuniaria (art. 3, trentaduesimo comma, legge n. 549 del 1995) - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento - Artt. 33 e 34 D.Lgs. n. 80 del 1998 - Ininfluenza.
Stato
decisa il 2005-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578986-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La competenza giurisdizionale a pronunciare sull'opposizione - promossa dall'ENEL S.p.A., pubblico gestore del servizio elettrico, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - ad ordinanza-ingiunzione per il pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria conseguente a violazione delle norme sul deposito a discarica delle ceneri derivanti dalla combustione ai fini della produzione di energia elettrica ("ex" art. 3, trentaduesimo comma, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), appartiene al giudice ordinario, tenuto conto sia della circostanza che si verte in tema di sanzione amministrativa pecuniaria, in relazione alla quale il riferimento (contenuto nel citato art. 3, comma trentaduesimo, della legge n. 549 del 1995) al tributo dovuto individua soltanto il criterio per determinare il "quantum" della sanzione stessa, e tale determinazione avviene sulla base di un calcolo stabilito dalla legge, senza alcun margine di discrezionalità per la P.A.; sia del fatto che, promuovendo l'opposizione, l'opponente fa valere il diritto a non essere sottoposto ad una prestazione patrimoniale ritenuta non conforme a legge, ossia una situazione avente consistenza di diritto soggettivo. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno altresì escluso la rilevanza, ai fini dell'attribuzione della controversia "de qua" al giudice amministrativo, degli artt. 33 e 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, atteso che dette norme, nel loro testo originario, sono state dichiarate parzialmente incostituzionali dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 292 del 2000 e n. 281 del 2004, nella parte in cui istituivano una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi e di edilizia ed urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tali materie la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 32 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)