Sez. 1, Sentenza n. 11278 del 17/12/1996 (Rv. 501380 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONVENZIONI E TRATTATI INTERNAZIONALI | Sentenza straniera recante condanna agli alimenti - Delibazione a norma della Convenzione di New York, del 20 giugno 1956 - Potere di attivazione del Ministro degli Interni quale sostituto processuale - Configurabilità - Presupposti - Procura o mandato del creditore - Necessità - Esclusione.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONVENZIONI E TRATTATI INTERNAZIONALI
Al fine della dichiarazione di efficacia della statuizione del giudice straniero di condanna all'adempimento di obblighi alimentari in favore di minore, il potere - dovere del Ministero dell'Interno di attivarsi in veste di sostituto processuale, secondo le previsioni della Convenzione di New York del 20 giugno 1956(ratificata e resa esecutiva con legge 23 marzo 1958 n.338), non comporta una rappresentanza in senso proprio, e prescinde da un mandato del creditore, rispondendo ad interessi di ordine generale, di modo che include la facoltà di proporre impugnazione contro la sentenza che abbia negato la delibazione, indipendentemente dall'eventualità che l'alimentando abbia nel frattempo raggiunto la maggiore età.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Legge 23/03/1958 num. 338, Tratt. Internaz. 20/06/1956 num. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)