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Sez. 1, Sentenza n. 4327 del 04/05/1994 (Rv. 486486 - 01)

Delibazione (giudizio di) - Dichiarazione di efficacia di sentenze straniere - Convenzioni e trattati internazionali | Sentenza straniera recante condanna agli alimenti - Delibazione a norma della Convenzione di New York, del 20 giugno 1956 - Potere di azione dell'Autorità intermediaria - Presupposto - Procura del creditore alimentare all'autorità intermediaria - Sottoscrizione - Mancata autenticazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486486-01

Delibazione (giudizio di) - Dichiarazione di efficacia di sentenze straniere - Convenzioni e trattati internazionali

Il potere di azione dell'Autorità intermediaria (per l'Italia il Ministero dell'Interno) che chieda la delibazione di sentenza straniera recante condanna agli alimenti, a norma della Convenzione di New York del 20 giugno 1956 (sul riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari), resa esecutiva con legge 23 marzo 1958 n. 338, è subordinato nel suo esercizio esclusivamente alla richiesta avanzata dall'autorità speditrice (alla quale va rivolta la domanda del creditore alimentare) ed è pertanto svincolato dal conferimento di uno specifico mandato; ne consegue che la procura del creditore alimentare all'Autorità intermediaria, prevista soltanto in via eventuale dall'art. 3 n. 3 della convenzione, nessun potere rappresentativo ulteriore può aggiungere a quello già spettante a detta istituzione ed è riconducibile piuttosto alla categoria dei meri atti d'impulso, per cui la mancata autenticazione della sottoscrizione del creditore nel documento è del tutto irrilevante, considerata anche l'espressa dispensa dalla legalizzazione disposta, l per gli atti nelle procedure di detta materia, dall'art. 9, ultimo comma della Convenzione dell'Aja del 15 aprile 1958 (resa esecutiva con legge 4 agosto 1960 n. 918).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Tratt. Internaz. 20/06/1956 num. 3, Legge 23/03/1958 num. 338

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)