Sez. 5, Sentenza n. 37237 del 09/07/2010 Ud. (dep. 19/10/2010) Rv. 248646 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Falsa attestazione, in sede di autocertificazione, in ordine al possesso dei requisiti per partecipare ad una gara di appalto - Integrazione del reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA
Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la condotta di colui che, in sede di autocertificazione, attesti falsamente il possesso dei requisiti necessari per partecipare ad una gara di appalto ed in particolare di non avere riportato condanne penali consistite in sentenze di applicazione della pena; né, in tal caso, il decorso del quinquennio di cui all'art. 445 cod. proc. pen. rileva ai fini della sussistenza della buona fede posto che l'effetto estintivo legato al decorso del termine, quantunque "ope legis", richiede pur sempre un provvedimento del giudice che verifichi la sussistenza dei presupposti di legge.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)