Sez. 5, Sentenza n. 36821 del 14/06/2016 Ud. (dep. 05/09/2016) Rv. 268116 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | - Partecipazione ad una gara pubblica - Autocertificazione - Attestazione da parte di un soggetto, cui sia stata accordata la rateizzazione di un debito d'imposta, di non aver commesso violazioni d'imposta accertate - Reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico - Sussistenza - Esclusione - Condizioni.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA
La condotta di colui che, in sede di autocertificazione, attesta falsamente il possesso dei requisiti necessari per partecipare ad una gara di fornitura ed in particolare "di non avere commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione italiana", laddove risulti che al dichiarante sia stata invece accordata la rateizzazione di un debito fiscale, non integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.); a condizione che a) detta rateizzazione sia stata disposta con provvedimento dell'amministrazione finanziaria, antecedente alla data di presentazione della domanda; b) non si inquadri nell'ambito di una transazione fiscale, per la quale è necessaria l'omologazione da parte del Tribunale; c) non vi sia stata disdetta dall'autorità amministrativa o l'inadempimento anche soltanto di una sola rata.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 ter CORTE COST., Legge 28/12/2000 num. 445 art. 46, Legge 28/12/2000 num. 445 art. 47, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 76, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 38 CORTE COST., Cod. Pen. art. 483
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)