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Sez. 1, Sentenza n. 10126 del 02/05/2007 (Rv. 596321 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - IN GENERE | Analisi prezzi unitari - Art. 20, terzo comma, d.m. 29 maggio 1895 (nel testo modificato dalla legge n. 741 del 1981) - Percentuale del 13 per cento - Minimo inderogabile - Esclusione - Misura inferiore in relazione alle circostanze del caso concreto - Legittimità - Apprezzamento di tali circostanze - Giudizio di fatto non consentito in sede di giudizio di cassazione né di impugnativa del lodo arbitrale.
Stato
decisa il 2007-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596321-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - IN GENERE

In tema di prezzi unitari nell'appalto di opere pubbliche, l'art. 20, terzo comma, del d.m. 29 maggio 1895 - modificato, da ultimo, dall'art. 14 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 -, nel prevedere "generalmente" l'aggiunta di "una percentuale variabile dal 13 al 15 per cento, a seconda della natura e della importanza dei lavori, ai prezzi unitari della manodopera, dei mezzi di trasporto, dei materiali e di quant'altro occorre alla formazione del costo delle singole categorie di opere", non riconosce una percentuale minima del 13 per cento con criterio inderogabile, ma contiene soltanto un'indicazione di massima che non esclude una diversa misura della detta percentuale, anche al di sotto del minimo, a seconda delle circostanze del caso concreto. L'apprezzamento di tali circostanze costituisce un giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità, e neppure in sede di impugnativa del lodo arbitrale ai sensi dell'art. 829 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Legge 10/12/1981 num. 741 art. 14, DM Lavori pubblici 29/05/1895 art. 20, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)