Sez. 2, Sentenza n. 13401 del 23/05/2008 (Rv. 603358 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - DETERMINAZIONE | Liquidazione giudiziale del prezzo d'appalto a seguito della domanda di una delle parti di determinarne la misura ai sensi dell'art. 1657 cod. civ. - Maggiorazione del 15% per le spese generali d'impresa - Ricomprensione - Necessità - Fattispecie.
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - DETERMINAZIONE
Deve ritenersi a tutti gli effetti ricompresa nella liquidazione giudiziale del prezzo d'appalto, a seguito della domanda di una delle parti di determinarne la misura ai sensi dell'articolo 1657 cod. civ., la maggiorazione del 15% prevista per le spese generali d'impresa. (Nella specie la S.C. ha ritenuto infondata la censura dell'appaltatore, secondo cui la corte di merito fosse incorsa in violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ., per avergli negato, contrariamente al primo giudice, la suddetta maggiorazione, nonostante le deduzioni sul punto da parte del committente fossero state in appello tardivamente prospettate).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1657, Cod. Civ. art. 1664, Legge 10/12/1981 num. 741 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)