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Sez. 3, Sentenza n. 4549 del 26/08/1985 (Rv. 442006 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - NOTIFICAZIONE ESEGUITA FUORI DELLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE PERSONALMENTE DALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - NULLITÀ.*
Stato
decisa il 1985-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442006-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - NOTIFICAZIONE ESEGUITA FUORI DELLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE PERSONALMENTE DALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - NULLITÀ.*

In materia di notificazione, per il combinato disposto degli artt. 106 e 107, secondo comma, del d.P.R. n. 1229 del 1959, costituisce principio fondamentale quello dell'attribuzione concorrente della potestà notificatoria all'ufficiale giudiziario del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione ed a quello addetto all'autorità giudiziaria competente a conoscere della causa cui attiene la notificazione, il quale ultimo può operare anche fuori della circoscrizione territoriale, ma solo a mezzo del servizio postale. È conseguentemente nulla la notificazione effettuata fuori dalla circoscrizione territoriale personalmente dall'ufficiale giudiziario e non a mezzo del servizio postale. (V 5663/80, mass n 409514).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 106, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)