diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5663 del 21/10/1980 (Rv. 409514 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - POTESTA NOTIFICATORIA - UFFICIALI GIUDIZIARI INVESTITI DI ESSA - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE ESEGUITA DAGLI UFFICIALI GIUDIZIARI ADDETTI AGLI UFFICI GIUDIZIARI DEI DOMICILI ELETTI DAGLI INTIMATI - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1980-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409514-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - POTESTA NOTIFICATORIA - UFFICIALI GIUDIZIARI INVESTITI DI ESSA - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE ESEGUITA DAGLI UFFICIALI GIUDIZIARI ADDETTI AGLI UFFICI GIUDIZIARI DEI DOMICILI ELETTI DAGLI INTIMATI - VALIDITA.*

In materia di notificazione, per il combinato disposto degli artt 106 e 107, secondo comma, DPR 15 dicembre 1959 n 1229, costituisce principio fondamentale quello dell'attribuzione concorrente della potesta notificatoria all'ufficiale giudiziario del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione ed a quello addetto all'autorita giudiziaria competente a conoscere della causa cui attiene la notificazione, il quale ultimo puo operare anche fuori della circoscrizione territoriale, ma solo a mezzo del servizio postale. E, quindi, perfettamente valida la notificazione di un ricorso per Cassazione eseguita dagli ufficiali giudiziari addetti, agli uffici giudiziari dei domicili eletti dagli intimati presso i loro difensori. (Conf 1723/78, mass n 391137).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 106, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)