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Sez. 5, Sentenza n. 3760 del 09/12/1987 Ud. (dep. 22/03/1988) Rv. 177954 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - IN CERTIFICATI - IN GENERE - USO DELL'ATTO FALSO - NECESSITÀ PER LA SUSSISTENZA DEL REATO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: TASSA DI CIRCOLAZIONE.*
Stato
decisa il 1987-12-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177954-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - IN CERTIFICATI - IN GENERE - USO DELL'ATTO FALSO - NECESSITÀ PER LA SUSSISTENZA DEL REATO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: TASSA DI CIRCOLAZIONE.*

Il delitto di falso in atto pubblico, previsto dall'art. 476 cod. pen., come quello di falso in certificato, di cui all'art. 477 cod. pen., non comportano, per la loro sussistenza - diversamente dal falso in scrittura privata - l'uso dell'atto falso, nemmeno se siano stati commessi da un privato o da un pubblico ufficiale al di fuori dell'Esercizio delle sue funzioni (art. 482 cod. pen.). (fattispecie relativa a ritenuta sussistenza del reato di falso in atto pubblico nel rinvenimento, in occasione della contestazione di contravvenzioni stradali, di ricevuta falsificata della tassa di circolazione, non esposta né esibita, ma allegata alla carta di circolazione). (Conf mass n 150854; (Conf mass n 149033; (Conf mass n 127110).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 477, Cod. Pen. art. 482

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)