Sez. 5, Sentenza n. 4057 del 01/02/1974 Ud. (dep. 06/06/1974) Rv. 127110 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRAFFAZIONE DI UNA PATENTE - SUSSISTENZA DEL REATO - USO DA PARTE DELL'AUTORE DELLA CONTRAFFAZIONE - IRRILEVANZA - USO DA PARTE DI UN TERZO - SUSSISTENZA DEL REATO DI USO DI ATTO FALSO.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRAFFAZIONE DI UNA PATENTE - SUSSISTENZA DEL REATO - USO DA PARTE DELL'AUTORE DELLA CONTRAFFAZIONE - IRRILEVANZA - USO DA PARTE DI UN TERZO - SUSSISTENZA DEL REATO DI USO DI ATTO FALSO.*
La sostituzione della fotografia del titolare di una carta di identita realizza il reato previsto dall'art 477 cod pen, che si consuma al momento della contraffazione o alterazione, senza che sia necessario l'uso del documento, il conseguimento del fine e la possibilita di nocumento ad altri. Di conseguenza, se l'autore del reato fa altresi uso dell'atto rispondera sempre della fattispecie prevista dall'art 477 cod pen, mentre se ad usare il documento e un terzo, a conoscenza della falsificazione, ma estraneo alla stessa, dovra rispondere del diverso reato previsto dall'art 489 cod pen.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 477, Cod. Pen. art. 489
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)