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Sez. 5, Sentenza n. 10864 del 02/10/1984 Ud. (dep. 06/12/1984) Rv. 166980 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ MATERIALE - IN CERTIFICATI - COMMESSI DA PUBBLICO UFFICIALE - APPOSIZIONE DI TIMBRO CON FALSA DATA SULLA BUSTA DI UNA RACCOMANDATA - FALSITÀ MATERIALE IN CERTIFICAZIONE AMMINISTRATIVA - CONFIGURABILITÀ - FALSITÀ IDEOLOGICA - IN ATTI PUBBLICI - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166980-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ MATERIALE - IN CERTIFICATI - COMMESSI DA PUBBLICO UFFICIALE - APPOSIZIONE DI TIMBRO CON FALSA DATA SULLA BUSTA DI UNA RACCOMANDATA - FALSITÀ MATERIALE IN CERTIFICAZIONE AMMINISTRATIVA - CONFIGURABILITÀ - FALSITÀ IDEOLOGICA - IN ATTI PUBBLICI - INSUSSISTENZA.*

I timbri, i datari e il talloncino di raccomandata impressi o applicati su un oggetto appartengono a quella categoria di impronte certificative che vengono apposte su un documento o per attestarne la emanazione da un pubblico ufficiale ovvero per provare il compimento, su di esso, di un determinato atto espletato dalla amministrazione. In applicazione di tale principio deve ritenersi che la funzione del timbro apposto su una lettera raccomandata e del relativo talloncino è quella di attestare l'esistenza di un atto pubblico, ossia della registrazione sul modello 22-e, di una lettera da inviare per raccomandata. L'apposizione di un timbro con falsa data sulla busta di una raccomandata integra, pertanto, il reato di cui all'art. 477, (falso materiale in certificazione amministrativa) e non quello di falso ideologico in atto pubblico ex art. 479 cod. pen. (Conf sez. V 22 giugno 1982, n. 986, muccio).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 477, Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 480

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)