Sez. 5, Sentenza n. 3058 del 27/01/1987 Ud. (dep. 13/03/1987) Rv. 175329 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - CASISTICA DI ATTI - RACCOMANDATA: TIMBRO, TALLONCINO, REGISTRO BOLLETTARIO, RICEVUTE - NATURA DEGLI ATTI - INDIVIDUAZIONE - CONSEGUENZE.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - CASISTICA DI ATTI - RACCOMANDATA: TIMBRO, TALLONCINO, REGISTRO BOLLETTARIO, RICEVUTE - NATURA DEGLI ATTI - INDIVIDUAZIONE - CONSEGUENZE.*
La funzione del timbro apposto su lettera raccomandata - e del relativo talloncino - è quella di attestare l'esistenza di un atto pubblico, ossia la registrazione sul modello 22e di una lettera da inviare per raccomandata. Ne consegue che l'apposizione di un timbro con falsa data sulla busta di una raccomandata integra il reato di falsità in certificazione amministrativa. Invece il falso su registro bollettario mod. 22e o sulla ricevuta della raccomandata postale cade su Atti pubblici, costitutivi di diritti e di obblighi compiuti direttamente dal pubblico ufficiale e avvenuti in sua presenza, con i quali si documentano le attività compiute dal P.U. Nell'Esercizio delle sue funzioni in relazione alla accettazione del plico. (Conf mass n 099234; (Conf mass n 148563; (Conf mass n 163258; (Conf mass n 166980).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 477, Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 480
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)