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Sez. L, Sentenza n. 3482 del 07/03/2003 (Rv. 560995 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Miglioramento delle condizioni del titolare della rendita - Revisione della rendita ex art. 83 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Contestazione in giudizio dei presupposti della revisione - Eccezione di riduzione della rendita ex art. 87 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Proposizione in appello - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560995-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE

Nel caso in cui l'I.N.A.I.L., sul presupposto del sopravvenuto miglioramento delle condizioni fisiche del titolare di una rendita per infortunio sul lavoro, abbia disposto, ai sensi dell'art. 83, d.P.R. n. 1124 del 1965, la riduzione della misura della rendita, nel successivo giudizio instaurato dal titolare della stessa al fine di ottenerne la ricostituzione nella misura originaria, l'eccezione con la quale l'Istituto ne chiede la riduzione, adducendo l'ingiustificato rifiuto dell'assicurato di sottoporsi a cure in grado di ridurre i postumi invalidanti (art. 87, d.P.R. cit.), configura una domanda riconvenzionale, in quanto è diretta ad ottenere l'accertamento di un fatto diverso da quello che costituiva oggetto del giudizio, e, conseguentemente, non può essere proposta per la prima volta in grado di appello.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 87

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)