diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 12525 del 26/08/2002 (Rv. 557093 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Rettifica a seguito di errore - Accertamento giudiziario - Oggetto - Presupposti dell'obbligazione previdenziale e non legittimità della revoca - Conseguenze - Deduzione dell'errore - Eccezione in senso proprio - Configurabilità - Esclusione - Mera difesa - Configurabilità - Conseguenze - Proponibilità in appello - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2002-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557093-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE

In tema di revisione o rettifica di rendita da infortunio sul lavoro o malattia professionale, poiché in sede giurisdizionale oggetto del giudizio non è la legittimità o meno dell'atto di revoca, ma l'esistenza dei presupposti dell'obbligazione, la deduzione della erronea valutazione iniziale non costituisce eccezione in senso proprio ma mera difesa, proponibile in quanto tale anche nel giudizio di appello.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 9 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 55, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)