Sez. 1, Sentenza n. 1289 del 14/05/1990 Cc. (dep. 21/05/1990) Rv. 184356 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - EFFETTO LIMITATAMENTE DEVOLUTIVO DELL'APPELLO - APPLICABILITÀ.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - EFFETTO LIMITATAMENTE DEVOLUTIVO DELL'APPELLO - APPLICABILITÀ.*
La regola dell'effetto limitatamente devolutivo dell'appello si applica anche al procedimento di prevenzione. In conseguenza, in caso di impugnazione del decreto impositivo di misure di prevenzione, il giudice del gravame ha cognizione limitata ai punti delle decisioni di primo grado ai quali si riferiscono i motivi proposti, salvo che per le questioni rilevabili d'ufficio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 com. 1, Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)