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Sez. 2, Sentenza n. 9517 del 07/02/2018 Cc. (dep. 02/03/2018) Rv. 272520 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI | Misure di prevenzione - Impugnazioni - Effetto limitatamente devolutivo dell'appello - Applicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272520-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI

La regola dell'effetto limitatamente devolutivo dell'appello si applica anche al procedimento di prevenzione, sicché in caso di impugnazione del decreto impositivo di misure di prevenzione, il giudice del gravame, salve le questioni rilevabili d'ufficio, ha cognizione limitata ai punti delle decisioni di primo grado ai quali si riferiscono i motivi proposti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che si era concentrata esclusivamente sulle questioni devolute relative ad un singolo bene, tralasciando le altre consistenze patrimoniali oggetto del provvedimento ablativo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/06/2011 num. 159 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)