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Sez. 1, Sentenza n. 40 del 09/01/1976 (Rv. 378659 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - CRITERI DI ATTRIBUZIONE - PARAMETRI DI DETERMINAZIONE - EFFETTI - POTERI DEL GIUDICE - PREVALENZA DI UNO DEI CRITERI - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1976-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378659-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - CRITERI DI ATTRIBUZIONE - PARAMETRI DI DETERMINAZIONE - EFFETTI - POTERI DEL GIUDICE - PREVALENZA DI UNO DEI CRITERI - LEGITTIMITA.*

In materia di assegno di divorzio, i tre elementi previsti dalla legge - vale a dire il criterio assistenziale, quello risarcitorio e quello compensativo - operano sia come criteri di attribuzione sia come parametri di Determinazione, e vanno tutti esaminati dal giudice, con riguardo alla posizione di entrambe le parti. Pur tenendo presenti tutti e tre i menzionati criteri sia per l'attribuzione sia per la quantificazione dell'assegno, il giudice puo peraltro, anche con argomenti chiaramente desumibili dal complesso della motivazione, ritenere che nella fattispecie sottoposta al suo esame uno solo dei criteri stessi abbia in concreto decisiva Rilevanza o notevole prevalenza. (V 2008/74, mass n 370271).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)