Sez. U, Sentenza n. 2008 del 09/07/1974 (Rv. 370271 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - ATTRIBUZIONE - CRITERI DI CUI ALL'ART 5 DELLA LEGGE N 898 DEL 1970 - VALUTAZIONE CONTESTUALE E BILATERALE - NECESSITA - RISULTATI DIVERGENTI - GIUDIZIO DI PREVALENZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - ATTRIBUZIONE - CRITERI DI CUI ALL'ART 5 DELLA LEGGE N 898 DEL 1970 - VALUTAZIONE CONTESTUALE E BILATERALE - NECESSITA - RISULTATI DIVERGENTI - GIUDIZIO DI PREVALENZA.*
Per stabilire se ed in favore di quale parte sia dovuto l'assegno di divorzio, il giudice deve considerare contestualmente e bilateralmente i tre criteri indicati nell'art 5 legge 1 dicembre 1970 n 898, comparando la situazione economica dei due coniugi per accertare (con riguardo anche ad indici supplementari quali l'eta, le condizioni sociali e di salute, la durata del matrimonio e della convivenza) se per uno di essi ne sia derivato un deterioramento apprezzabilmente rilevante; considerando il titolo della separazione (senza dar Rilevanza ad ulteriori comportamenti anteriori o successivi); comparando i comportamenti di entrambi sul piano degli apporti economici con riguardo anche alle condizioni personali, sociali, culturali e di salute, e giudicando poi conclusivamente - ove i tre criteri conducano a risultati divergenti, senza tuttavia neutralizzarsi reciprocamente - quale di essi possa prevalere in concreto, avendo presente che non ha Rilevanza una mera preponderanza numerica.*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)