Sez. 2, Sentenza n. 9977 del 20/04/1979 Ud. (dep. 24/11/1979) Rv. 143491 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - RINUNCIA - ATTO FORMALE - RINUNZIA DEL PM - DEVE AVVENIRE FORMALMENTE - NON PUO ESSERE DESUNTA DA CONCLUSIONI IN UDIENZA DIFFORMI DAL GRAVAME.*
IMPUGNAZIONI PENALI - RINUNCIA - ATTO FORMALE - RINUNZIA DEL PM - DEVE AVVENIRE FORMALMENTE - NON PUO ESSERE DESUNTA DA CONCLUSIONI IN UDIENZA DIFFORMI DAL GRAVAME.*
La rinunzia al gravame, anche da parte del PM e un negozio formale, da compiersi nei modi tassativi stabiliti dall'art 206 cod proc pen, con la conseguenza che il giudice non puo desumere la rinuncia stessa dalle conclusioni adottate dal PM in Sede di discussione. Ne deriva che quando il PM non rinunzi al gravame, ma si limiti a chiedere, in contrasto con i motivi di appello, la assoluzione dello imputato, tale richiesta non puo costituire rinunzia alla impugnazione ed il giudice non e ad essa vincolato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 206 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)