Sez. L, Sentenza n. 15410 del 02/12/2000 (Rv. 542402 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Limiti - Fattispecie relativa ad un contratto di agenzia.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE
L'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un certo contratto e la valutazione delle prove si traducono in una indagine di fatto riservata al giudice del merito, sicché le relative valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e, per quanto concerne i contratti, per violazione dei canoni legali di interpretazione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso che una società avesse violato un contratto di agenzia, per aver fatto concludere affari in una certa zona a persone diverse dall'agente cui in quella zona era stata concessa l'esclusiva, affermando che tali soggetti dovevano considerarsi "subagenti" e non veri e propri agenti della società; tale affermazione, sfornita di spiegazioni, è stata ritenuta dalla S.C. insoddisfacente, soprattutto in considerazione del fatto che il subagente è l'agente dell'agente e non del preponente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1743
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)