Sez. 2, Sentenza n. 1369 del 05/05/1972 (Rv. 357938 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - OBBLIGO DI DISCUTERE TUTTI GLI ELEMENTI PROBATORI - INSUSSISTENZA.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - OBBLIGO DI DISCUTERE TUTTI GLI ELEMENTI PROBATORI - INSUSSISTENZA.*
La mancata valutazione di emergenze probatorie, difformi o diverse da quelle su cui si basa la pronuncia impugnata, e processualmente irrilevante, non essendo il giudice di merito tenuto a discutere tutti i possibili elementi probatori acquisiti al processo, in quanto egli puo, nel sovrano Esercizio della sua facolta discrezionale, scegliere quelli da lui ritenuti, anche implicitamente, piu attendibili al fine di orientare la decisione. (Conf 2175'71, mass n 352946).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)