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Sez. 3, Sentenza n. 2175 del 08/07/1971 (Rv. 352946 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - OMESSO ESAME DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE INCOMPATIBILI CON QUELLE POSTE A BASE DELLA DECISIONE - CASSAZIONE DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352946-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - OMESSO ESAME DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE INCOMPATIBILI CON QUELLE POSTE A BASE DELLA DECISIONE - CASSAZIONE DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*

La mancata valutazione di risultanze probatorie, eventualmente difformi o diverse da quelle su cui si basa la decisione di merito, non costituisce vizio in procedendo, idoneo a determinare l'annullamento di essa, poiche il giudice non e tenuto a discutere tutti gli elementi acquisiti al processo, bensi soltanto a dare ragione del proprio convincimento scegliendo e valorizzando quegli elementi da lui nell'Esercizio del suo potere discrezionale ritenuti piu attendibili e idonei ai fini della decisione, in tal modo restando confutati il difforme assunto delle parti e le risultanze non utilizzate, logicamente incompatibili con la decisione adottata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)