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Sez. 1, Sentenza n. 15999 del 28/02/2014 Cc. (dep. 10/04/2014) Rv. 259602 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - IN GENERE | Custodia cautelare in carcere - Condizioni di salute del detenuto - Disciplina prevista dall'art. 275, comma quarto bis, cod.proc.pen. e dall'art. 11, comma secondo, Ord.Pen. - Accertamento dei presupposti per l'applicazione dell'una o dell'altra disciplina - Valutazione rimessa al giudice di merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2014-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259602-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - IN GENERE

In materia di custodia cautelare in carcere, le condizioni di salute del detenuto sono previste e disciplinate, in via alternativa, dall'art. 275, comma quarto bis, cod.proc. pen. - che postula una malattia particolarmente grave ed incompatibile con lo stato di detenzione - e dall'art. 11, comma secondo, ord. pen. - che presuppone una patologia contingente e curabile con il temporaneo trasferimento del detenuto in ospedale civile - e l'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'una o dell'altra delle due disposizioni forma oggetto di valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da motivazione adeguata e coerente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 11 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)