Sez. 6, Sentenza n. 39980 del 19/09/2013 Cc. (dep. 26/09/2013) Rv. 256138 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - IN GENERE | Necessità di periodici controlli clinici strumentali per la valutazione nel tempo delle condizioni patologiche e la pianificazione della terapia - Rilevanza ai fini dell'incompatibilità con la detenzione ex art. 275, comma quarto, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - IN GENERE
In tema di misure cautelari personali, il riconoscimento della necessità di periodici controlli, clinici e strumentali preordinati alla valutazione nel tempo delle condizioni patologiche riscontrate ed alla pianificazione della terapia farmacologica più congrua, anche a mezzo di brevi ricoveri presso ambiente specialistico esterno al circuito carcerario non determinano di per sé uno stato di incompatibilità rilevante, ex art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., ai fini dell'operatività del divieto di custodia in carcere, che richiede lo stato morboso in atto, potendo essere salvaguardate ai sensi dell'art. 11, L. n. 354 del 1975, con il trasferimento del detenuto in idonei centri clinici dell'amministrazione penitenziaria o in altri luoghi di cura esterni, con il conseguente diritto ad ottenere, in tal caso, detti trasferimenti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)