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Sez. 2, Sentenza n. 2522 del 19/03/1999 (Rv. 524305 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - IN GENERE | Reintegra nei confronti del promissario acquirente - Esperibilità - Sentenza ottenuta ai sensi dell' art. 2932 cod. civ., non passata in giudicato - Irrilevanza - Fondamento - Impugnazione di essa da parte di taluni soltanto dei promittenti venditori - Inidoneità al giudicato - Unicità del contratto.
Stato
decisa il 1999-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524305-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - IN GENERE

La domanda di reintegra nel possesso di un bene è proponibile anche nei confronti del promissario acquirente di questo che abbia ottenuto la sentenza di cui all' art. 2932 cod. civ., purché passata in giudicato. Invero tale sentenza essendo costitutiva ed avendo efficacia "ex nunc", solo con il passaggio in giudicato produce gli effetti del contratto preliminare e trasferisce la proprietà del bene, sicché sino a tale data il promittente venditore è proprietario e possessore. Nè rileva, nel caso di pluralità di promittenti venditori, al fine di escludere il giudicato, che solo taluni di essi abbiano proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell' art. 2932 cod. civ., in quanto, stante l' unicità del contratto, anche dall' impugnazione di uno solo può derivare l' inefficacia dell' intera pattuizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)